Cosa serve per ottenere la detrazione al 65% per l’acquisto e l’installazione di schermature solari.

28 Aprile 2017 | Bio news

La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili.
L’ecobonus, prevede la detrazione Iperf al 65% , in 10 anni a rate costanti, per interventi di efficientamento energetico; tra questi anche l’acquisto e posa in opera delle schermature solari.

Le finestre costituiscono un elemento “debole” per l’isolamento termico di una casa, ma hanno anche un ruolo fondamentale sia nell’architettura, nell’illuminazione e nella ventilazione degli ambienti.
Per massimizzare i guadagni termici solari durante l’inverno e controllare l’irraggiamento termico durante l’estate è necessaria una schermatura efficace, che permetta anche di ottenere un miglioramento del comfort visivo nei vari ambienti.

Per schermatura solare si intende lo schermo dinamico o mobile in combinazione con una vetrata capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura, capace di ridurre l’irraggiamento in casa, come ad esempio le tende alla veneziana, tapparelle, persiane a battente, alla veneziana o a soffietto, tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali, oppure per lucernari e finestre su tetto.

Possono usufruire dell’ecobonus per l’acquisto e posa in opera di schermature solari tutti i contribuenti residenti o non, presso l’immobile in cui viene effettuato l’intervento, che siano i proprietari o inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile. Anche i condomini possono usufruire dell’eco bonus ma solo per interventi che riguardano parti comuni di edifici residenziali. L’importo massimo detraibile è di € 60.000.

Per usufruire dell’agevolazione fiscale devi seguire alcuni passaggi:
1. La tenda o la schermatura solare deve avere il marchio CE secondo la normativa EN 13561 oppure EN 13659, e deve essere completa di libretto d’uso e manutenzione. La fattura emessa dal rivenditore deve riportare:
– Il nome del prodotto e la tipologia
– la dichiarazione che il prodotto è conforme al decreto 311 del 2006
– l’unità di misura e relativi metri quadri della schermatura,
– costo del prodotto e costo della mano d’opera,
– il valore gtot , è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare.
– dichiarazione di prestazione conforme alla norma UNI EN 13561:2009 o alla norma UNI EN 13659:2004.
2. Le fatture devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui andrà inserito il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva dell’operatore a cui si effettua il bonifico, i riferimenti alla normativa vigente (legge 296 del 2006) e quelli all’unità immobiliare (indirizzo, comune, provincia ecc)
3. Entro 90 giorni dalla fine lavori deve essere compilato e inviato all’ENEA il modulo relativo all’intervento effettuato: l’allegato F. La ricevuta dell’avvenuta registrazione e compilazione dovrà essere conservata insieme alle fatture relative alle spese sostenute e alle ricevute dei bonifici emessi per l’ecobonus.

L’allegato F può essere compilato direttamente da te, abbastanza semplicemente, in particolare se non hai un impianto di climatizzazione estiva. Questo perché solo in caso di assenza di impianto di climatizzazione estiva è possibile inserire il valore “0” nel campo relativo al “Risparmio energetico stimato”. In presenza di impianto di climatizzazione, invece, è necessario eseguire il calcolo analitico in quanto, l’ENEA afferma che, a seguito di lacune legislative, non è nella possibilità di predisporre semplici strumenti di calcolo approssimativo.

Poiché il calcolo analitico non è semplicissimo, (occorrono strumenti software adeguati, una sufficiente competenza tecnica e informazioni sulle dimensioni geometriche dell’edificio, sulle strutture, sui componenti edili e sull’impianto termico), anche se l’allegato può comunque essere compilato dall’utente, ci si potrà rivolgere ad un tecnico.
Ricorda comunque che, l’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:

l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Quindi se anche hai degli split per il condizionamento estivo ma la somma delle potenze nominali non arrivano a 5 KW non si può parlare di impianto termico.
Vediamo ora nel dettaglio come compilare l’Allegato F.
Clicca il link qui sotto per il pdf con le istruzioni.

istruzioni allegato F